venerdì, 09 novembre 2007

Ancora notizie sulla BOLLETTA TELEFONICA
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Entro il 15 dicembre gli operatori della telefonia devono adeguare le proprie procedure  per rendere effettiva l’applicabilità della delibera n. 418/07/CONS  “Disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell’utenza” emessa dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

 

Vediamo insieme le principali novità:

 

A) Sbarramento  selettivo di chiamata in uscita: è una prestazione gratuita grazie alla quale l’abbonato, previa richiesta al fornitore del servizio telefonico, può impedire che vengano effettuate chiamate verso determinati numeri o tipi di numeri (Articolo 2).

Ci sono diverse opzioni:

- il blocco selettivo di chiamata a P.I.N.  che consente all’abbonato che ne abbia chiesto l’attivazione di bloccare o di sbloccare, gratuitamente e autonomamente attraverso un codice personalizzato (PIN Personal Identification Number), le chiamate verso le numerazioni diverse da quelle gratuite, da quelle ad addebito ripartito, da quelle geografiche nazionali e da quelle per servizi di comunicazioni mobili e personali;

- il blocco permanente di chiamata che consente all’abbonato, previa richiesta, di bloccare, gratuitamente, in modalità permanente, fino a nuovo ordine da parte dell'utente medesimo, le chiamate verso le numerazioni diverse da quelle gratuite e da quelle che offrono servizi di informazione abbonati, che inizino con le seguenti numerazioni: 144, 166, 892, 899, 163, 164, 4, 30X (dove X è un numero diverso da 0 e 6), 31X (dove X è un numero diverso da 0 e 6), 0088X (dove X è un numero diverso da 0 e 6), 00126, 001345, 00147, 001670, 00175, 00176, 00178, 00370 00372,  e tutte le altre numerazioni che servono per effettuare chiamate internazionali e satellitari il cui prezzo è superiore a quello applicato da Telecom Italia alla Zona 6 (si tratta della tariffa più alta);

- blocco selettivo di chiamata che consente di sbloccare o di bloccare, gratuitamente e autonomamente attraverso un codice personalizzato (PIN Personal Identification Number) le chiamate verso le numerazioni associate a servizi con sovrapprezzo.

Per le reti mobili il blocco selettivo di chiamata e' offerto, gratuitamente, in
modalità permanente o con modalità gestita autonomamente dall’utente attraverso un codice personalizzato (PIN Personal Identification Number) anche attraverso la SIM card.

Se l’abbonato fa richiesta all’operatore della telefonia di una delle opzioni dello sbarramento selettivo di chiamata che prevede l’abilitazione e la disabilitazione delle chiamate mediante un codice personalizzato (PIN), quest’ultimo è inviato o comunque portato a conoscenza dell'abbonato richiedente con apposita comunicazione riservata.

Gli operatori  della telefonia sono tenuti a diffondere informazioni adeguate ed aggiornate in merito alla disponibilità gratuita dello sbarramento selettivo di chiamata ed informano ciascun abbonato, in forma scritta, chiara e comprensibile anche delle modalità per attivare, escludere o variare una o più opzioni.

 

B) Bolletta telefonica (Articolo 3).
 

Al fine di rendere più trasparente la bolletta telefonica l’abbonato può richiedere che, in allegato alla fattura, gli siano inviati due distinti bollettini di conto corrente uno per il pagamento di eventuali servizi a sovrapprezzo e uno per il pagamento del rimanente traffico e dei servizi supplementari.

La bolletta, inoltre, deve riportare almeno le seguenti informazioni:
- deve essere indicato SEPARATAMENTE il totale dovuto per il traffico telefonico ed il totale da pagare per servizi a sovrapprezzo, IVA inclusa;

- i costi devono essere riepilogati per voce omogenea per ciascuna delle quali deve essere indicato il totale parziale;

- il dettaglio dei costi deve indicare, in caso di servizi a sovrapprezzo o di chiamate verso numeri internazionali o satellitari, il titolare della numerazione o, se questo non è noto,  l’operatore per conto del quale si effettua l’addebito;

- nel caso di opzioni o promozioni che, a titolo oneroso, diano luogo al diritto di usufruire di una quantità di servizi predeterminata, in termini di tempo o di volume, deve essere indicato il totale parziale e deve esserci una chiara demarcazione, nell’elenco delle singole chiamate, tra quelle che rientrano nella suddetta quantità predeterminata e quelle, tariffate a consumo, che vanno oltre tale quantità;

- devono essere indicati in grassetto gli eventuali servizi supplementari cui l’abbonato ha aderito e il relativo costo;

- le conseguenze del ritardato o del mancato pagamento della bolletta, in particolare, l’eventuale tasso di interesse di mora applicato, le procedure per la sospensione della fornitura e le eventuali spese che in tal caso potranno essere imputate al cliente;

- il piano tariffario applicato, le eventuali promozioni attive ed il periodo di tempo in cui sono valide;

- la data di emissione e di scadenza della bolletta;

- la situazione dei pagamenti delle bollette precedenti, indicando se risultano bollette non pagate;

- il profilo di consumo bimestrale.

   

C) Periodicità della fatturazione (Articolo 4).

In caso di traffico non fatturato in precedenza, l’operatore, al momento della fatturazione, deve indicare che l’abbonato può chiedere di effettuare, per gli importi oggetto di ritardata fatturazione, un pagamento rateizzato, senza interessi,  per un periodo di durata almeno pari al ritardo dell’invio.

D) Altre disposizioni a tutela degli utenti (Articolo 5).

Gli operatori della telefonia forniscono agli abbonati, a richiesta e gratuitamente, un servizio di immediato avviso telefonico, anche  via sms o messaggio vocale registrato, al superamento di una soglia di spesa scelta dall’abbonato tra più valori proposti  dall’operatore. Uno di tali valori dovrà essere pari al triplo dell’importo della media dei consumi degli ultimi tre bimestri.
In ogni caso, i servizi a sovrapprezzo in abbonamento ed i conseguenti addebiti devono essere interrotti dagli operatori della telefonia a decorrere dalla semplice richiesta telefonica dell’utente mediante chiamata al numero di assistenza clienti, nonché mediante eventuali ulteriori modalità telematiche messe a disposizione dall’operatore. In caso di richiesta telefonica, gli operatori della telefonia possono chiedere all’utente una registrazione vocale della richiesta o un SMS per confermare la richiesta telefonica.

 

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categoria:telefonia
venerdì, 30 marzo 2007

TUTELA DELL’UTENTE NEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA              

                                    (TELEFONIA ED INTERNET)

 

L’autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha emanato la delibera n. 664/06 con la quale ha dettato disposizioni in merito alla fornitura, all’attivazione e disattivazione di servizi di comunicazione elettronica senza richiesta da parte dell’utente.

Il testo integrale della deliberà è consultabile sul sito www.agcom.it.

In base a tale delibera si stabilisce quanto segue:

- l’operatore che telefonando offre beni o servizi di comunicazione elettronica deve dire il proprio nome e cognome, il nominativo della società per conto della quale telefona ed anche lo scopo della telefonata. Alla fine della telefonata deve ripetere il proprio nome e cognome ed il nominativo della società per conto della quale telefona.

- Nel caso in cui il titolare dell’utenza telefonica decide di accettare la proposta, nel corso della telefonata deve essergli comunicato il numero della pratica ed i recapiti ai quali si può rivolgere per ulteriori informazioni.

- L’accettazione alla proposta ricevuta deve essere confermata per iscritto e pertanto deve essere inviato al titolare dell’utenza telefonica, un modulo di conferma che lo stesso dovrà sottoscrivere, con il quale formalizzerà per iscritto la sua adesione all’offerta ricevuta per telefono.

Tale modulo, che dovrà pervenire al recapito dell’utente entro il momento dell’inizio dell’esecuzione del contratto, conterrà anche l’avvertenza che, ove il servizio non sia stato richiesto, potrà essere fatta opposizione allo stesso. A tal fine sullo stesso modulo dovranno anche essere indicati i recapiti a cui presentare tale opposizione.

L’utente ha diritto di opporsi in ogni tempo e con qualsiasi mezzo ad una fornitura non richiesta.

Si ricorda altresì che l’articolo 57 del Codice del Consumo, richiamato dall’articolo 3 del Regolamento adottato con la sopraindicata delibera 664/06, vieta la fornitura di beni o servizi non richiesti e dispone che in questo caso il consumatore non è tenuto a pagare alcun corrispettivo.

In ogni caso la mancata risposta dell’utente ad un offerta di fornitura non significa prestare il proprio consenso a riceverla.

-  E’ vietata la disattivazione non richiesta di un servizio di comunicazione elettronica.

- L’utente che presenta reclamo in merito all’addebito di un singolo bene o servizio di comunicazione elettronica può sospendere il pagamento solamente di quel singolo bene o servizio ma deve pagare tutti gli altri importi non da lui contestati.

- L’utente ha diritto a recedere dai contratti conclusi a distanza senza penalità e senza doverne giustificare il motivo, entro 10 giorni lavorativi. 

- Il recesso deve essere comunicato all’operatore tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il termine per esercitare il diritto di recesso, salvo casi particolari, decorre:

A) per i beni: dal giorno in cui l’utente li ha ricevuti;

B) per i servizi: dal giorno della conclusione del contratto.

In ogni caso se le informazioni sulle caratteristiche essenziali del bene o del servizio sono state fornite all’utente dopo la conclusione del contratto, purché entro 3 mesi dalla stessa conclusione, il termine decorre dal giorno in cui sono state fornite. 

- Con preavviso di almeno un mese devono essere comunicate all’utente le modifiche alle condizioni contrattuali ed economiche del contratto e del suo diritto a recedere senza penali all’atto della notifica di tali proposte, se non le vuole accettare.

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lunedì, 18 settembre 2006

                                                CELLULARI E SIM LOCK

Quando si compra un nuovo cellulare, bisogna controllare se c’è il “sim lock”.
Spesso infatti sui cellulari venduti a prezzo super scontato è applicato un meccanismo (detto appunto “sim lock”) che costringe l’acquirente ad utilizzare come gestore di telefonia quello la cui sim era dentro il cellulare al momento dell’acquisto.

In questo modo lo sconto ricevuto al momento dell’acquisto viene abbondantemente ripagato dall’acquirente che è costretto ad utilizzare quel determinato gestore di telefonia mobile per un determinato tempo.
L’Autority delle Comunicazioni, con la delibera 9/06 ha disposto che il “sim lock” può durare al massimo 18 mesi e che, scaduto il termine, il cellulare deve essere sbloccato gratuitamente. Inoltre dopo 9 mesi è possibile richiedere lo sblocco del cellulare pagando un corrispettivo non superiore al 50% dello sconto ricevuto al momento dell’acquisto.
Bisogna fare attenzione al fatto che i suddetti limiti fissati dall’Autority valgono solo per i cellulari acquistati e non per quelli presi in comodato.

Sempre sui cellulari, bisogna sapere che quando si decide a cambiare gestore è rarissimo che sia rispettato il termine di 5 giorni, fissato dalla Autority delle Comunicazioni; infatti, soprattutto nei periodi estivi e durante le festività natalizie, in cui abbondano le promozioni e quindi le richieste per cambiare gestore, gli operatori non riescono ad evadere in tempi rapidi tutte le richieste e non è possibile sapere in quanto tempo si cambierà gestore.
La seccatura è data dal fatto che, al cambio di gestore, cosa mai abbastanza sottolineata, si perde il credito residuo rimasto sulla carta prepagata e quindi è quasi impossibile non rimetterci i soldi della ricarica perché si deve ricaricare la vecchia sim senza sapere in che momento non sarà più utilizzabile.

Sempre in materia di portabilità del numero mobile una cosa che non tutti sanno è che per sapere prima di effettuare una telefonata quale sia il gestore che si sta chiamando (e così regolarsi sul costo) si può anteporre al numero di telefono da chiamare il numero 456. Risponderà una voce registrata che comunicherà il nome del gestore del numero telefonico chiamato.

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mercoledì, 22 febbraio 2006
Da Altroconsumo

Ex servizio 12: regna la confusione

Grazie anche alle nostre continue richieste il Garante delle comunicazioni ha deliberato lo scorso 9 febbraio un significativo abbassamento del prezzo massimo per chiamare uno degli innumerevoli operatori che hanno sostituito il vecchio 12 nel fornire informazioni sugli abbonati al telefono.
Appena la delibera ministeriale entrerà in vigore i tetti massimi ai quali dovranno adeguarsi i vari operatori saranno di 1,44 euro di conversazione al minuto ai quali si dovrà aggiungere 0,36 euro di scatto alla risposta (IVA compresa).
Nell’attesa però, alcuni operatori stanno approfittando della confusione per portare avanti una politica in contrasto con i nostri tentativi di rendere i prezzi di questi servizi più trasparenti e più economici per i consumatori.

La nostra tabella mostra come dalle rilevazioni dello scorso 26 gennaio a quelle più recenti del 15 febbraio, il 1240 (Seat Pagine Gialle), il 1256 (Telegate) e il 1289 (ProntoSeat) abbiano inspiegabilmente aumentato i prezzi delle chiamate al minuto da telefono fisso di circa il 18%. Questo ha comportato di conseguenza aumenti del 14% per le chiamate brevi da 50 secondi (poiché lo scatto alla risposta è rimasto invariato) e un rincaro più consistente (16%) per le chiamate più lunghe da 1 minuto e 43 secondi. Sebbene questi operatori risultino tra i meno cari nella nostra graduatoria, il loro prezzo massimo (anche senza il recente aumento) resta decisamente lontano persino dal vecchio tetto imposto dal Garante (1,8 euro al minuto, IVA compresa).

Le informazioni fornite al consumatore, inoltre, non sono sempre chiare, e a volte i vari strumenti delegati a fornire indicazioni sui prezzi mostrano cifre contrastanti. Il 1240 di Seat Pagine Gialle, per esempio, comunica sul proprio sito (www.1240.it) che una telefonata da telefono fisso costa (oltre ai 36 centesimi di scatto alla risposta) 0,022 euro al secondo (IVA compresa) di conversazione; se si chiede però la stessa informazione al loro numero verde 800.12.40.00, la voce automatica risponderà che il costo del servizio è di 0,026 euro al secondo (sempre IVA inclusa). Incomplete, poi, sono le informazioni che si possono trovare sul sito di Vodafone (www.190.it) che riporta solo i costi da telefonino (Vodafone) per una chiamata nazionale al loro servizio abbonati 892000; per sapere quanto si spende da telefono fisso e dagli altri gestori di telefonia mobile, il consumatore è costretto a contattare il numero verde 800.034.652.

CHIAMATE DA TELEFONO FISSO TELECOM ITALIA

 Chiamate di durata breve: 50"   

Numero Operatore 15-feb 26-gen %
892424 Telegate 1,46 1,46 0%
1255 Wind 1,6093 1,6093 0%
1240 Seat Pagine Gialle 1,66 1,46 14%
1256 Telegate 1,66 1,46 14%
1289 ProntoSeat 1,66 1,46 14%
1254 Telecom 1,66 1,66 0%
1280 BigWorld 1,66 1,66 0%
1288 Telefonica 1,66 1,66 0%
1290 Vodafone 1,66 1,66 0%
892000 Vodafone 1,66 1,66 0%
892500 Pagine Italia 1,66 1,66 0%
892892 Il Numero 1,8 1,8 0%
1248 Telefonica 1,86 1,86 0%
1250 Conduit 1,86 1,86 0%
1266 Concierge 1,86 1,86 0%
1277 DA Directory Assistance 1,86 1,86 0%
1299 WìES Enhanced Company 1,86 1,86 0%

Chiamate di durata lunga: 1' 43"   



Numero Operatore 15-feb 26-gen %
892892 Il Numero 1,8 1,8 0%
892424 Telegate 2,626 2,626 0%
1255 Wind 2,9336 2,9336 0%
1240 Seat Pagine Gialle 3,038 2,626 16%
1256 Telegate 3,038 2,626 16%
1289 ProntoSeat 3,038 2,626 16%
1254 Telecom 3,038 3,038 0%
1280 BigWorld 3,038 3,038 0%
1288 Telefonica 3,038 3,038 0%
1290 Vodafone 3,038 3,038 0%
892000 Vodafone 3,038 3,038 0%
892500 Pagine Italia 3,038 3,038 0%
1248 Telefonica 3,45 3,45 0%
1250 Conduit 3,45 3,45 0%
1266 Concierge 3,45 3,45 0%
1277 DA Directory Assistance 3,45 3,45 0%
1299 WìES Enhanced Company 3,45 3,45 0%
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categoria:telefonia
lunedì, 28 novembre 2005
COMUNICATO STAMPA

ANTITRUST: PRIMA MULTA PER PUBBLICITA’ INGANNEVOLE  NEL SETTORE DELLA TELEFONIA MOBILE, A WIND SANZIONE DI 14.500 EURO

Per il comparto già dieci le condanne nel 2005 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 16 novembre 2005, ha condannato Wind con una sanzione da 14.500 euro per un messaggio, diffuso nel maggio 2005 tramite volantini, che pubblicizzava la particolare convenienza economica dell’offerta tariffaria “Tuttoincluso”.
In realtà le condizioni effettivamente applicate erano diverse da quelle prospettate nel messaggio in relazione all’importo del costo mensile forfetario,  ai minuti di conversazione gratuiti concessi per le chiamate verso i telefoni cellulari, e al fatto che le condizioni non sarebbero più state applicate a partire da una certa data, senza che questo limite fosse indicato sul volantino.
La sanzione comminata a Wind rappresenta la prima applicazione nel settore della telefonia mobile dei poteri sanzionatori della legge Giulietti, confluita nel Codice al Consumo.
Dall’inizio del 2005 ad oggi l’Autorità ha esaminato 15 casi di pubblicità ‘dubbia’ nel comparto, chiudendo 10 casi con una condanna di ingannevolezza e 2 con condanne per pubblicità comparativa illecita. L’Autorità, a partire dal 1996, ha complessivamente ritenuto ingannevoli 68 messaggi nel settore della telefonia mobile. E a fronte di un lieve calo del totale delle denunce di pubblicità ingannevole – passate dalle 982 del 1997 alle 861 del 2004 – le denunce nel solo settore della telefonia mobile sono passate nel medesimo periodo da 24 a 56, e nei soli primi otto mesi del 2005 sono state 49. Si tratta dunque di un comparto nel quale si avverte l'esigenza di una maggiore correttezza da parte degli operatori pubblicitari nella comunicazione e promozione delle proprie attività perché caratterizzato da massicce e aggressive campagne pubblicitarie, lanciate spesso in concomitanza con i periodi festivi.
Per questo, anche in vista delle festività natalizie, sulla base dei casi esaminati nel 2005, si segnalano quattro punti ‘a rischio’ nella pubblicità per le tariffe dei cellulari, ai quali i consumatori dovranno prestare attenzione.

GRATIS? MEGLIO INDAGARE
Se nell’offerta della tariffa pubblicizzata appare il termine ‘gratis’ meglio approfondire. Spesso nei messaggi il termine gratis prevede il rimborso del traffico telefonico (già effettuato) attraverso un bonus. Per l’Autorità è improprio l’utilizzo indistinto dei termini gratis o rimborso perché questi non possono essere considerati equivalenti. Il termine gratis, infatti, comporta che non ci sia alcun corrispettivo a fronte della prestazione.

OCCHIO ALLA ‘COPERTURA’
Bisogna controllare sempre la corrispondenza tra le caratteristiche del servizio offerto  e/o le condizioni di fruizione del servizio stesso e il messaggio pubblicizzato. Ad esempio, in un caso relativo alla trasmissione dati con tecnologia UMTS, è emerso che le velocità massime di trasmissione erano raggiungili solo in via teorica in quanto al momento di diffusione del messaggio la copertura territoriale non era ancora stata completata.

ATTENTI AI COSTI
Occorre valutare con attenzione tutti i costi compresi nelle tariffe pubblicizzate. In alcuni casi esaminati dall’Autorità emergeva, ad esempio, una incompletezza del messaggio che impediva al consumatore di comprendere bene le caratteristiche dell’offerta e i relativi limiti, soprattutto con riferimento alla presenza di un costo rilevante per lo scatto alla risposta. C’è poi un filone che ruota sulla commercializzazione di telefonini di ultima generazione a prezzi molto convenienti: una volta acquistato il telefonino il consumatore è però soggetto a contratti di medio-lungo periodo che lo vincolano a sostenere una spesa mensile minima obbligatoria.

MINI-TARIFFE MA A TERMINE
Può capitare che le tariffe pubblicizzate appaiano molto convenienti ma siano in realtà ‘a tempo’, senza che la durata del piano tariffario venga specificata nella promozione, oppure siano accompagnate da un costo fisso di attivazione non facilmente identificabile. Nel fare le comparazioni tra le diverse offerte occorre quindi verificare quanto durerà la tariffa ‘scontata’ e quanto incide l’attivazione.

Roma, 26 novembre 2005

 
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mercoledì, 02 novembre 2005
Dal sito di Daniele Luttazzi

892 892 892 892

Giorgio mi scrive:

Ciao,
mi chiamo Giorgio e sono uno dei tanti operatori telefonici sfruttati miseramente dal servizio 892 892.
La grande fregatura (se non truffa) avviene all'oscuro delle persone che incosciamente chiamano. Chi meglio di me può avvertire tali persone?
La massa delle persone pensa che il guadagno dell'892 consista nell'oneroso costo della telefonata (costa piu di 1.80 euro al minuto), ma la grande furbata sta nel fatto che nel momento in cui un operatore inoltra la chiamata, cosa che io stesso vengo quasi obbligato a fare, il cliente continuerà a pagare la tariffa 892, quindi di conseguenza quando inoltro il numero di un cittadino, di un'azienda o perfino un NUMERO VERDE si continuerà a pagare 1.80 euro al minuto, soldi che vengono intascati dall'892 ( e dalla cara amica Telecom indirettamente ).
La cosa buffa è che la stessa azienda ci spinge a inoltrare le chiamate e minaccia noi operatori di tagli e licenziamenti per chi inoltra poche chiamate, mentre alla gente non viene mai detto che il costo della telefonata rimane invariato. Ciao ciao Giorgio

Questo blog (quello di Luttazzi, ndr.) è a disposizione dei responsabili del servizio 892 892 per una smentita dettagliata.

AGGIORNAMENTO

La legalizzazione della "truffa" si chiama, in termini tecnici, "completamento della chiamata"
Dallo stesso sito, dopo che il gestore ha sostanzialmente confermato, un commento che riporto integralmente:

L'892892 non può smentire, infatti non ha smentito.
Per le tariffe ha confermato la "notizia", per le "minacce" ha detto, sostanzialmente, di non saperne nulla.
Dettagli (perché la storia della tariffa è vera):
"I prezzi non variano durante il servizio di completamento della chiamata" (892892.it)

"completamento della chiamata" è il "servizio addizionale che consente di raggiungere direttamente la numerazione per la quale sono richieste informazioni" (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni)

"Allo stato, le modalità con cui vengono tariffati i servizi offerti, sulle reti pubbliche, attraverso numerazioni non geografiche non consentono di variare il prezzo minutario fatturato all’utente nel corso della chiamata. Ne consegue quindi che, nel caso dei servizi di informazione abbonati, il prezzo dell’accesso al servizio di informazione sarà mantenuto anche nella fase di completamento della chiamata, quando cioè l’utente viene connesso, su sua richiesta specifica, alla numerazione oggetto della richiesta di informazioni. [...] Peraltro, il prezzo fatturato all’utente nella fase di completamento della chiamata potrà risultare differente da quello che l’utente avrebbe se si collegasse direttamente, attraverso il proprio operatore di accesso, al numero richiesto." (CittadinoLex)

NOTARE CHE NESSUN FORNITORE DI SERVIZIO INFORMAZIONI ABBONATI PUÒ FARE DIVERSAMENTE, NEMMENO VOLENDO. Tutto ciò perché "le modalità con cui vengono tariffati i servizi offerti, sulle reti pubbliche, attraverso numerazioni non geografiche non consentono di variare il prezzo minutario fatturato all’utente nel corso della chiamata" (CittadinoLex).

Conclusione: l'892, come tutti gli altri, non è chiaro nel dire quali sono le tariffe e, come tutti gli altri, è obbligato a mantenere la tariffa a chiamata inoltrata. Inutile chiedersi come mai, nel 2005, sia impossibile variare il prezzo fatturato all'utente quando la chiamata viene inoltrata: è ovvio che sia possibile dal punto di vista tecnico, ma il mono-oligopolio della telefonia vuole spennarci di più, visto che può e nessuno glielo impedisce...
Ah ah, che ridere, per un attimo ho pensato che sarebbe il Governo a doversi occupare di queste cose... Buahahahahahahaha! (SOB!)

Commento di danjar


AGGIORNAMENTO n. 2

Su cortese segnalazione di Gianni, pubblico la risposta della società che gestisce  892892 e 12xx (quella con gli spot anni 60, per capirci:

Siamo molto sorpresi dalla dichiarazione che ha originato la discussione su questo blog.
Tutti gli operatori addetti all’892 892 seguono un training specifico per osservare le indicazioni fornite a proposito del completamento di chiamata, cioè la connessione verso il numero richiesto. Tale connessione viene proposta e mai forzata, ed è sempre accompagnata dalle indicazioni sul costo, che non varia rispetto alla tariffa del servizio. Precisiamo a tal proposito i seguenti punti:

1) Il costo minutario del completamento della chiamata non cambia rispetto al costo minutario della chiamata all’operatore del call-center per tutti i servizi telefonici 12XY e 892 sul mercato.
2) Allo stato attuale, non è consentito a Il Numero Italia (o a altri operatori di servizi telefonici) di adottare tariffe diversificate nel corso della chiamata per i servizi 12XY e 892, a causa delle limitazioni introdotte dagli operatori di rete. In sostanza lo schema di tariffazione indicato al punto 1) è l’unico possibile per le chiamate tariffate a tempo.
3) Il Numero Italia è in ogni caso il primo (e finora l’unico) soggetto sul mercato ad aver avanzato in modo chiaro ed inequivocabile con comunicati stampa ad hoc e con richieste formali agli operatori di rete la proposta della “tariffa fissa”, che fornirà totale chiarezza e trasparenza ai consumatori. A partire dalla metà di Novembre, Telecom Italia dovrà attivare la tariffa fissa di 1,80 Euro (IVA inclusa) a chiamata dai telefoni fissi Telecom Italia per accedere al servizio 892 892. Al costo di 1,80 Euro i clienti di 892 892 potranno chiedere tutte le informazioni che desiderano e, una volta messi in connessione con il numero richiesto, continuare la comunicazione fino ad un tempo complessivo della chiamata di ben 8 minuti. Il Numero Italia ha richiesto di attivare la stessa “tariffa fissa” anche a tutti gli operatori mobili (che sono responsabili di questa realizzazione), in modo da estendere il valore fisso di 1,80 Euro (IVA inclusa) a tutti i telefoni cellulari.

In quanto alle gravi affermazioni di Giorgio: “…la stessa azienda ci spinge a inoltrare le chiamate e minaccia noi operatori…” con riferimento evidente a Il Numero, siamo molto perplessi. L’affermazione infatti contiene una grave imprecisione di fondo: Il Numero non ha alcun rapporto diretto con gli operatori e non può minacciare (né tantomeno lo farebbe mai !) nessuno di alcunchè. Il rapporto con gli operatori di call-center è tenuto direttamente dagli outsourcer, aziende esterne che gestiscono il servizio 892 892 per conto di Il Numero Italia, che ci risulta adottino condotte di massima correttezza nei confronti degli addetti dei call-center, lontanissime da quelle descritte da Giorgio.
Concludiamo con una proposta per Giorgio: saremo lieti di accogliere e verificare le sue eventuali rimostranze a patto che ovviamente scelga di dialogare apertamente con noi. Gli chiediamo quindi di inviare un’e-mail con il proprio nome, cognome e numero di telefono all’indirizzo: info@ilnumero.it.

Cordiali saluti
Relazioni esterne
Il Numero Italia



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categoria:telefonia
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