RISPARMIO ENERGETICO
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 36/E con riferimento alle detrazioni d’imposta introdotte dalla Finanziaria 2007 (commi 344 – 349) sostenute entro il 31/12/2007 , per lavori di riqualificazione energetica effettuati sugli edifici esistenti o su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale posseduti o detenuti.
La dizione edifici “esistenti” esclude tutti quelli di nuova costruzione perché la norma ha per oggetto il recupero degli edifici.
La prova dell’esistenza dell’edificio è data dall’iscrizione al catasto o dalla presentazione al catasto della domanda di accatastamento o dal pagamento dell’ICI.
Danno diritto alla detrazione d’imposta le spese sostenute per:
1) interventi di riqualificazione globale:
I suddetti interventi sono coperti da agevolazione purché:
- conseguano un risparmio dell’energia utilizzata per il riscaldamento pari ad almeno il 20% rispetto ai valori limite di fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale indicata nella tabella 1 allegato C del decreto 192/2005;
- gli edifici oggetto delle stesse siano già dotati di impianto di riscaldamento.
La detrazione è pari al 55% delle spese, per un valore massimo di 100.000 euro e si deve ripartire in 3 rate annue di pari importo.
2) interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e verticali (finestre ed infissi, persiane, scuri, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso):
I suddetti interventi sono coperti da agevolazione purché:
- rispettino i requisiti di dispersione di calore fissati dalla tabella dell’allegato D del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il ministro dello Sviluppo Economico il 19/2/07 (GU 26/02/07 ).
Nel caso in cui le vecchie strutture orizzontali e verticali già fossero conformi agli indici indicati nella predetta tabella, per aver diritto alla detrazione è necessario che il tecnico che redige il certificato di asseverazione indichi il valore di dispersione di calore originario e quello successivo all’intervento, che deve essere inferiore al precedente.
La detrazione è pari al 55% delle spese, per un valore massimo di 60.000 euro e si deve ripartire in 3 rate annue di pari importo.
3) installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda:
Per questo intervento non è richiesto che gli edifici siano già dotati di impianto di riscaldamento.
I suddetti pannelli devono avere delle particolari caratteristiche tecniche indicate nell’articolo 8 del decreto 19/02/07 emanato dal ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il ministro dello Sviluppo Economico(pubblicato sulla G.U. 26/02/07 ).
La detrazione è pari al 55% delle spese, per un valore massimo di 60.000 euro e si deve ripartire in 3 rate annue di pari importo.
4) sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione
Le caratteristiche tecniche dei suddetti impianti sono indicate nell’articolo 9 del decreto 19/02/07 emanato dal ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il ministro dello Sviluppo Economico (pubblicato sulla G.U. 26/02/07 ).
La detrazione è pari al 55% delle spese, per un valore massimo di 30.000 euro e si deve ripartire in 3 rate annue di pari importo.
L’articolo 4 del sopraindicato decreto specifica che per aver diritto alle 4 sopraelencate agevolazioni non bisogna inviare comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo di Pescara , è invece necessario:
- che nella fattura sia indicato separatamente il costo della manodopera;
- che la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dal predetto decreto (asseverazione) sia attestata da un tecnico abilitato alla progettazione di edifici e di impianti, regolarmente iscritto all’ordine o collegio professionale (ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali, periti agrari);
- che entro 60 giorni dalla fine dei lavori (e comunque entro il 29/2/2008 ) sia trasmesso copia dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio per via telematica con ricevuta informatica (al sito www.acs.enea.it ) o per raccomandata con ricevuta di ritorno all’ENEA Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile (Via Anguillarese 301, 00123 Santa Maria di Galeria – Roma).
Si precisa che l’attestato di certificazione energetica dell’edificio deve essere prodotto in base a quanto indicato dai comuni o dalle regioni, nel caso in cui questi enti non abbiano rilasciato alcuna indicazione, il contribuente deve trasmettere al posto di questo attestato, l’attestato di qualificazione energetica secondo quanto indicato dall’allegato A del decreto 19/02/07.
I suddetti attestati devono essere rilasciati da uno dei summenzionati tecnici abilitati;
- che entro 60 giorni dalla fine dei lavori (e comunque entro il 29/2/2008 ) sia trasmessa la scheda informativa relativa agli interenti realizzati, redatta secondo lo schema dell’allegato E del suddetto decreto, per via telematica con ricevuta informatica (al sito www.acs.enea.it ) o per raccomandata con ricevuta di ritorno all’ENEA Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile (Via Anguillarese 301, 00123 Santa Maria di Galeria – Roma).
La scheda informativa deve riportare i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell’edificio su cui sono stati eseguiti i lavori, la tipologia dell’intervento eseguito, il risparmio di energia realizzato, il costo;
- che il pagamento all’impresa che esegue i lavori sia effettuato con bonifico.
Sono detraibili anche le spese professionali, quindi anche quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta dalle legge.
Il limite massimo della detrazione è riferito alla unità immobiliare oggetto dell’intervento e quindi deve essere suddiviso tra i detentori o possessori dell’immobile, in ragione delle spese da ciascuno effettivamente sostenute.






