TUTELA DELL’UTENTE NEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
(TELEFONIA ED INTERNET)
L’autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha emanato la delibera n. 664/06 con la quale ha dettato disposizioni in merito alla fornitura, all’attivazione e disattivazione di servizi di comunicazione elettronica senza richiesta da parte dell’utente.
Il testo integrale della deliberà è consultabile sul sito www.agcom.it.
In base a tale delibera si stabilisce quanto segue:
- l’operatore che telefonando offre beni o servizi di comunicazione elettronica deve dire il proprio nome e cognome, il nominativo della società per conto della quale telefona ed anche lo scopo della telefonata. Alla fine della telefonata deve ripetere il proprio nome e cognome ed il nominativo della società per conto della quale telefona.
- Nel caso in cui il titolare dell’utenza telefonica decide di accettare la proposta, nel corso della telefonata deve essergli comunicato il numero della pratica ed i recapiti ai quali si può rivolgere per ulteriori informazioni.
- L’accettazione alla proposta ricevuta deve essere confermata per iscritto e pertanto deve essere inviato al titolare dell’utenza telefonica, un modulo di conferma che lo stesso dovrà sottoscrivere, con il quale formalizzerà per iscritto la sua adesione all’offerta ricevuta per telefono.
Tale modulo, che dovrà pervenire al recapito dell’utente entro il momento dell’inizio dell’esecuzione del contratto, conterrà anche l’avvertenza che, ove il servizio non sia stato richiesto, potrà essere fatta opposizione allo stesso. A tal fine sullo stesso modulo dovranno anche essere indicati i recapiti a cui presentare tale opposizione.
L’utente ha diritto di opporsi in ogni tempo e con qualsiasi mezzo ad una fornitura non richiesta.
Si ricorda altresì che l’articolo 57 del Codice del Consumo, richiamato dall’articolo 3 del Regolamento adottato con la sopraindicata delibera 664/06, vieta la fornitura di beni o servizi non richiesti e dispone che in questo caso il consumatore non è tenuto a pagare alcun corrispettivo.
In ogni caso la mancata risposta dell’utente ad un offerta di fornitura non significa prestare il proprio consenso a riceverla.
- E’ vietata la disattivazione non richiesta di un servizio di comunicazione elettronica.
- L’utente che presenta reclamo in merito all’addebito di un singolo bene o servizio di comunicazione elettronica può sospendere il pagamento solamente di quel singolo bene o servizio ma deve pagare tutti gli altri importi non da lui contestati.
- L’utente ha diritto a recedere dai contratti conclusi a distanza senza penalità e senza doverne giustificare il motivo, entro 10 giorni lavorativi.
- Il recesso deve essere comunicato all’operatore tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il termine per esercitare il diritto di recesso, salvo casi particolari, decorre:
A) per i beni: dal giorno in cui l’utente li ha ricevuti;
B) per i servizi: dal giorno della conclusione del contratto.
In ogni caso se le informazioni sulle caratteristiche essenziali del bene o del servizio sono state fornite all’utente dopo la conclusione del contratto, purché entro 3 mesi dalla stessa conclusione, il termine decorre dal giorno in cui sono state fornite.
- Con preavviso di almeno un mese devono essere comunicate all’utente le modifiche alle condizioni contrattuali ed economiche del contratto e del suo diritto a recedere senza penali all’atto della notifica di tali proposte, se non le vuole accettare.
categoria:telefonia, diritti negati, truffe italiane





