MODIFICHE FISCALI
Riportiamo le principali novità contenute nel DL 233/06 (convertito con legge 248/06 pubblicata sul supplemento ordinario 183/L della G.U. 186/06) che ha introdotto, tra l’altro, norme agevolative per i contribuenti, liberalizzazioni, Fondi a tutela della famiglia e dei giovani, norme per far pagare le tasse agli evasori.
LE NORME AGEVOLATIVE
1) RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (art. 35, commi 19, 20, 35 ter e quater)
Le agevolazioni consistono nella detrazione dall’imposta lorda IRPEF:
per interventi di recupero di immobili abitativi effettuati da persone fisiche, per un importo percentuale delle spese sostenute.
per i soggetti che acquistano unità abitative comprese in fabbricati, sui quali le imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o le cooperative edilizie hanno eseguito interventi di recupero edilizio. I lavori di ristrutturazione devono essere finiti entro il 31/12/2006 e la alienazione o assegnazione dell’immobile deve avvenire entro il 30/06/2007.
Dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 l’IVA per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è scesa al 10% e conseguentemente la quota IRPEF detraibile (dal 1° ottobre al 31/12/ 2006) degli importi rimasti a carico del contribuente è del 36%.
Dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa per il quale si può avere la detrazione è di 48.000,00 euro per ogni singola abitazione e, nel caso di comproprietari, va diviso tra di loro.
Una importante novità, in vigore dal 4 luglio 2006, è che nella FATTURA deve essere evidenziato in maniera distinta il costo della mano d’opera, mancando tale indicazione non si ha diritto all’agevolazione.
2) LOCAZIONI IMMOBILI ABITATIVI (art. 35, comma 8)
Le locazioni di immobili ad uso abitativo (intendendo quelli catastalmente classificati come tali e pertanto accatastati nella categoria A) sono esenti da IVA e pagano l’imposta di registro in misura proporzionale del 2%.
3) COMPRAVENDITE IMMOBILI ABITATIVI (art. 35, commi 21, 22, 23)
A) Per i trasferimenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze che intervengono tra privati, ricordiamo che l’art. 1, comma 497, della legge 266/2005 (Finanziaria 2006), consente alla parte acquirente di richiedere (con dichiarazione resa al notaio e recepita nell’atto) che la base imponibile per le imposte di registro, ipotecaria e catastale, sia costituita dal valore catastale dell’immobile, indipendentemente dal prezzo di acquisto indicato nell’atto.
Pertanto, ai fini delle suddette tasse, è irrilevante il prezzo dell’immobile, perché la base imponibile è sempre determinata in base al valore catastale.
L’articolo 35, comma 21, del decreto 233/06 integra la suddetta norma della Finanziaria 2006 e confermando che le imposte di registro, ipotecaria e catastale si pagano sul valore catastale, ribadisce l’obbligo di indicare nell’atto il prezzo effettivamente pagato per l’acquisto.
Ricordiamo che l’indicazione di un prezzo inferiore a quello effettivamente pagato comporta la decadenza da tale sistema di calcolo delle predette tasse e quindi, in tale caso, le parti dovranno pagare LE IMPOSTE CALCOLATE SULL’INTERO PREZZO OLTRE ALLA SANZIONE amministrativa dal 50% al 100% della differenza tra l’imposta dovuta e quella pagata.
B) Sono stati ridotti gli onorari notarili al 30%.
C) All’atto della compravendita le parti devono SEMPRE fare anche una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale devono indicare:
le modalità di pagamento del prezzo;
l’eventuale ricorso all’attività di un mediatore, le eventuali spese sostenute per tale attività, le modalità di pagamento delle stesse, la partita IVA o il codice fiscale dell’agente immobiliare.
LA MANCANZA, L’INCOMPLETEZZA O LA FALSITÀ di questa dichiarazione comporta:
- l’assoggettamento all’accertamento di valore dei beni compravenduti,
- la sanzione amministrativa da 500 a 10.000 euro,
- la sanzione penale per falsità ideologica commessa da un privato in atto
pubblico e cioè la reclusione fino a 2 anni.
D) Dal 1° gennaio 2007 possono essere detratti dall’imposta lorda il 19% dei compensi corrisposti agli intermediari immobiliari per l’acquisto della abitazione principale.
L’importo massimo che si può detrarre è di 1000 euro e, nel caso di acquisto effettuato da più comproprietari il limite di 1000 euro deve essere ripartito tra gli stessi in base alla percentuale di proprietà.
4) ICI (art. 37, commi 13, 53, 54 55)
A) Sono modificati i termini di pagamento dell’ICI per allinearla a quella di altre imposte e facilitare i contribuenti.
Pertanto:
l’importo della prima rata ICI deve essere pagato dal 1° al 16 giugno anziché dal 1° al 30 giugno;
l’importo della seconda rata ICI deve essere pagato dal 1° al 16 dicembre anziché dal 1° al 20 dicembre.
Rimane in facoltà del contribuente di pagare l’imposta in una unica soluzione, entro il 16 giugno.
B) Per ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti, è stato riorganizzato il sistema di circolazione dei dati catastali, collegando le regioni, le province ed i comuni alle banche dati catastali dell’Agenzia del territorio.Questo nuovo sistema di comunicazione dei dati diventerà operativo entro il 30 dicembre 2006 e da allora non dovrà più essere presentata la dichiarazione ICI che attualmente grava sui contribuenti che hanno effettuato durante l’anno l’acquisto di un immobile o per i quali nel corso dell’anno si sono modificati gli elementi precedentemente dichiarati e conseguentemente è variato l’ammontare dell’imposta da pagare per gli immobili posseduti.
C) Tutti i contribuenti potranno effettuare il pagamento dell’ICI con il modello F24 e pertanto, dal 1° maggio 2007, potranno compensare il debito ICI con le eventuali eccedenze di imposta, anche utilizzando il credito IRPEF risultante dalla dichiarazione dei redditi.
5) MOD. CUD, MOD. 730, MOD. UNICO (art. 37, commi 10, 11, 12, 13)
Dal 2007 il MOD. 730 deve essere presentato al CAF o agli altri intermediari abilitati, al commercialista, al ragioniere o al consulente del lavoro entro il 31 maggio.
Dal 2007 il MOD. UNICO deve essere presentato alla posta o in banca entro il 30 giugno, in via telematica entro il 31 luglio.
Dal 2008 il MOD. CUD deve essere consegnato entro il 28 febbraio.
6) FERMO AMMINISTRATIVO (art. 35, comma 26 quinquies)
Contro il provvedimento di fermo di beni mobili registrati si può presentare ricorso al giudice tributario.
Si ricorda che il concessionario, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, può disporre il fermo dei beni mobili del debitore che siano iscritti nei pubblici registri.
LE LIBERALIZZAZIONI
1) FARMACI (art. 5)
La grande distribuzione può vendere i prodotti da banco, quelli di automedicazione ed i farmaci acquistabili senza ricetta.
Quindi è possibile acquistare nei supermercati i prodotti per la prevenzione e la cura di patologie minori, quali gli antistaminici, i disinfettanti, i ginecologici, i colliri, gli antiacidi, gli antinausea, i digestivi, gli antireumatici, gli antidolorifici, gli antipiretici, gli antinfluenzali, le vitamine, gli integratori.
Nel presidio sanitario dei supermercati è OBBLIGATORIA la presenza del farmacista.
Nel supermercato i prezzi dei summenzionati prodotti saranno più bassi perché il decreto stabilisce che ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti.
2) ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALI ED INTELLETTUALI (art. 2)
Sono state abolite le tariffe fisse o minime ed il divieto di pattuire compensi rapportati agli obiettivi che si volevano raggiungere.
E’ altresì abolito il divieto di pubblicizzare i titoli, le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni. Gli Ordini dovranno vigilare che tali pubblicità siano veritiere.
Le suddette disposizoni non si applicano ai medici che svolgono attività per il SSN o che sono in rapporto di convenzione con il SSN.
Rimangono altresì ferme le tariffe massime fissate a tutela degli utenti e le tariffe professionali per il gratuito patrocinio e le liquidazioni giudiziali.
I patti conclusi tra gli avvocati ed i loro clienti relativamente ai compensi professionali sono validi solo se hanno forma scritta e sottoscritta dalle parti.
3) TAXI (art. 6)
E’ stato cancellato il divieto di cumulo delle licenze. I Comuni potranno disporre turnazioni integrative oltre quelle ordinarie per l’espletamento delle quali i titolari di licenza potranno avvalersi di sostituti.
Inoltre i Comuni potranno bandire concorsi per assegnare nuove licenze e fissare tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti.
4) BANCHE (art. 10)
Qualunque modifica unilateralmente fatta dalle banche delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente scrivendo in evidenza Proposta di modifica unilaterale del contratto. Ciò deve essere fatto dalla banca con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altra forma preventivamente accettata dal cliente.
Il cliente che non intende accettare le modifiche ha diritto a recedere, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni e, in sede di liquidazione del rapporto, ha diritto che gli vengano applicate le condizioni precedentemente praticate.
In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.
Le variazioni dei tassi di interesse, sia creditori che debitori, dovranno essere cambiati in contemporanea con le variazioni stabilite dalla Banca Centrale Europea. Fino ad oggi le banche variavano immediatamente solo i tassi creditori.
5) RCA AUTO (art. 8)
L’agente assicurativo può vendere polizze di diverse assicurazioni e deve comunicare al cliente le provvigioni che guadagna sulle varie polizze che gli offre.
La informazione sulle provvigioni che prende l’agente assicurativo deve essere AFFISSA NEI LOCALI IN CUI L’AGENTE ASSICURATIVO OPERA.
Inoltre nei preventivi e nelle polizze devono essere indicati, in modo evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione dell’intermediario e lo sconto complessivamente riconosciuto al cliente.
Dal 1° gennaio 2008 è vietato alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di concludere accordi con i quali si fissano i prezzi minimi o gli sconti massimi da praticare ai clienti.
6) SETTORE DISTRIBUZIONE COMMERCIALE (art. 3)
Sono abolite le distanze minime obbligatorie tra attività commerciali che svolgono la stessa tipologia di esercizio.
Sono abolite le limitazioni quantitative all’assortimento di tipi di merci offerte, rimanendo salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare.
Sono state liberalizzate le vendite promozionali: sono stati aboliti i divieti generali ad effettuarle (a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario), le richieste di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti.
È consentito nelle gastronomie organizzare (anche attrezzandosi con appositi arredi) il consumo immediato dei prodotti venduti, è vietato organizzare il servizio con camerieri.
7) PANIFICI (art. 4)
Sono stati ridotti i tempi burocratici e le spese amministrative per aprire una attività di panificazione, per trasferire e per trasformare quelle già esistenti. La norma attuale stabilisce che si deve presentare al Comune territorialmente competente una dichiarazione di inizio attività corredata dalla documentazione necessaria (tra cui quella attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari ed il permesso di agibilita' dei locali) e, passati 30 giorni da tale comunicazione, può iniziarsi l’attività.
È consentito nei panifici organizzare (anche attrezzandosi con appositi arredi) il consumo immediato dei propri prodotti venduti, è vietato organizzare il servizio con camerieri.
8) PASSAGGI DI PROPRIETA' DI BENI MOBILI REGISTRATI (art. 7)
Non è più obbligatorio rivolgersi al notaio per effettuare i passaggi di proprietà di beni mobili registrati (es. macchine, barche), infatti ci si può rivolgere agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista che effettuano il servizio gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria.
FONDI PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, PER LE POLITICHE GIOVANILI E PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA
L’articolo 19 istituisce vari Fondi:
Per promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia: il Fondo per le politiche della famiglia.
Per promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, per agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione e per facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi: il Fondo per le politiche giovanili.
Per promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita': il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.
LE NORME PER COMBATTERE L’EVASIONE FISCALE
1) COMPRAVENDITE IMMOBILI (art. 35, comma 23 bis e ter)
Per le compravendite di immobili DIVERSE da quelle ad USO ABITATIVO e relative pertinenze CHE INTERVENGONO TRA PRIVATI
e quindi:
- per le compravendite di IMMOBILI DIVERSI DALLE ABITAZIONI (come i terreni agricoli, i negozi, gli uffici) effettuate TRA PRIVATI,
- per le compravendite DI ABITAZIONI IN CUI UNA DELLE PARTI È UNA SOCIETÀ o un ente per TUTTE le compravendite in cui il VENDITORE È UN SOGGETTO IVA
QUALUNQUE SIA IL PREZZO DICHIARATO
verrà esperita L’AZIONE DI ACCERTAMENTO DI VALORE e quindi l’accertamento AI FINI DELL’IMPOSTA DI REGISTRO e la rettifica d’ufficio del valore dichiarato sulla base del valore venale dell’immobile.
Inoltre per le compravendite soggette ad IVA c’è una NOVITA’: nel caso in cui tali compravendite sono finanziate mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, la legge presume che il valore dell’immobile sia almeno pari al mutuo o al finanziamento erogato.
Ciò consente alle Finanze anche di rettificare direttamente la dichiarazione annuale IVA quando il corrispettivo della compravendita è dichiarato inferiore al suddetto valore.
Si ricorda che per i fabbricati venduti entro 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di recupero se venduti dalle stesse imprese costruttrici o dalle imprese che hanno eseguito interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione si continua ad applicare l’IVA sul prezzo della compravendita.
2) PARCELLE ED ONORARI LIBERI PROFESSIONISTI (art. 35, comma 12)
I liberi professionisti devono tenere dei conti correnti bancari o postali per compiere prelevamenti per il pagamento delle spese e su cui far affluire obbligatoriamente i compensi riscossi nell’esercizio della loro professione.
Conseguentemente, dalla data del 4 luglio 20006 per aiutare il fisco a controllare i guadagni dei professionisti, le parcelle e gli onorari superiori ai 1000 euro non devono più essere pagate in contanti, la norma lo vieta espressamente, ma solamente con assegni non trasferibili (basta scrivere su un normale assegno di conto corrente la dicitura “non trasferibile”) o con bonifico o con bancomat o con carta di credito o con carta di debito o con altri tipi di pagamento bancario o postale.
Il tetto massimo delle parcelle e degli onorari che si possono pagare in contanti diventa 500 euro dal 1° luglio 2007 al 30/6/2008 e 100 euro dal 1° luglio 2008.
3) ACCESSO AI DATI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE (art. 35, commi 25, 26 e 26 bis)
Gli agenti della riscossione (cioè i dipendenti di Riscossione s.p.a.) possono utilizzare i dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate dalle banche, dalle poste e dagli intermediari finanziari relativi a qualsiasi soggetto intrattenga con loro rapporti od effettui, per conto proprio o di terzi, operazioni finanziarie.
L’accesso a questi dati è consentito solo ai fini della riscossione mediante ruolo e previa espressa autorizzazione.
4) ANAGRAFE TRIBUTARIA (art. 37, commi 4, 5 e 7)
Le banche, le poste, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e qualunque altro intermediario finanziario devono comunicare all’anagrafe tributaria l’elenco, con il codice fiscale, dei soggetti con i quali intrattengono rapporti, specificando anche il tipo di rapporto intrattenuto.
Questo obbligo vale per i rapporti esistenti dal 1° gennaio 2005, anche se successivamente cessati.
L’Amministrazione finanziaria può inviare a qualsiasi soggetto dei questionari con l’invito a restituirli completi e sottoscritti entro un determinato termine, per avere chiarimenti, dati, notizie o documenti rilevanti per accertare tributi.
5) CONTRATTI DEI CALCIATORI (art. 35, comma 35 bis)
Le società di calcio professionistiche devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate copia dei contratti stipulati con gli atleti professionisti e copia dei contratti riguardanti i compensi periodicamente pattuiti con i calciatori.
Il ministero dell’Economia e delle Finanze può acquisire dalle Federazioni di calcio estere informazioni sui contratti stipulati dalle società di calcio professionistiche italiane con le società di calcio professionistiche straniere.
6) STUDI DI SETTORE (art. 37, commi 2 e 3)
Nei confronti dei titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo, qualunque sia il regime di contabilità che hanno scelto, si effettua l’accertamento sulla base degli studi di settore.
Pertanto, per sottoporre ad accertamento tali contribuenti è sufficiente che i redditi dichiarati non risultino congrui con gli studi di settore anche solo dal primo anno.
Per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, tali adeguamenti potranno essere effettuati con riferimento all’anno 2005.
Si ricorda che la vecchia norma stabiliva che gli accertamenti potevano essere effettuati solamente se, in 2 periodi di imposta su 3 consecutivi considerati, i ricavi dichiarati erano inferiori a quelli determinabili sulla base degli studi di settore o in caso di inattendibilità della contabilità ordinaria oppure, per gli imprenditori, se si rilevavano situazioni palesemente incoerenti rispetto ad indici economici, finanziari o patrimoniali.
7) ELENCO DEI CLIENTI E FORNITORI (art. 37, comma 8)
Nei confronti dei contribuenti IVA è stabilito l’obbligo di presentare annualmente all’Amministrazione finanziaria l’elenco dei clienti e dei fornitori.
8) DONAZIONI (art. 37, commi 38 e 39)
La vecchia norma considerava plusvalenze tassabili (differenza tra il prezzo di vendita ed il valore del bene ricevuto per donazione) quelle realizzate vendendo un bene immobile acquistato o costruito da non più di 5 anni, ma ESCLUDEVA da tale tassazione le vendite di beni immobili ricevuti per DONAZIONE.
Quindi i proprietari di immobili che non avevano ancora maturato i 5 anni dall’acquisto o dalla costruzione, per evadere il fisco, facevano una finta donazione ad un terzo che procedeva alla vendita.
La NUOVA NORMA stabilisce che è tassabile la plusvalenza conseguita dalla vendita di immobili acquisiti per donazione SE NON SONO DECORSI 5 ANNI TRA LA DONAZIONE E LA VENDITA. La plusvalenza è calcolata raffrontando il prezzo di vendita con il costo di costruzione o di acquisto che aveva sostenuto chi ha donato il bene oggetto della vendita.